Dal 2021 (DGR 26 FEBBRAIO 2021, N. 9-2916) per gli abbruciamenti dei residuti colturali , sia im ambito agricolo che hobbistico, sono vigenti vincoli rafforzati nel periodo invernale, quando è particolarmente alto il rischio di superamento delle soglie massime di concentrazione delle polveri sottili. Tali vincoli si sommano alle preesistenti norme nazionali e regionali dispostae per la prevenzione dal rischio di incendi boschivi.
Nei comuni localizzati nelle seguenti zone in cui è ripartito il territorio regionale ai fini della qualità dell’aria
- zona IT0118, denominata: “Agglomerato di Torino”,
- zona IT0119, denominata: “Pianura”,
- zona IT0120, denominata: “Collina
dal 1 settembre al 15 aprile è vietato bruciare le paglie e le stoppie di riso, mentre dal 15 settembre al 15 aprile nonchè dal 1 luglio al 31 agosto è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo, anche se in piccoli cumuli e/o al di fuori dell'ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati) ne è applicabile da parte dei Sindaci alcuna deroga temporanea al divieto.
Ad oggi, non è applicabile nemmeno la deroga prevista per le emergenze fitosanitarie, poichè in Piemonte l'Autorità competente non ha proclamo emergenze fitosanitarie che prescrivano la bruciatura dei residui colturali.
L’elenco dei Comuni compresi nelle zone sopra elencate è riportato nell’
Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903 (tabelle da pag. 13 a pag. 41)