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Dichiarazione di ospitalità a cittadino non appartenente alla UE

Servizio Attivo
Articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Per chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile.



A chi è rivolto

Cittadini residenti che vogliono ospitare cittadini extracomunitari

Descrizione

Articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Per chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile.

Come fare

Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo.
Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.
 

Cosa serve

Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.
Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità dello straniero.

Cosa si ottiene

Dichiarazione di ospitalità a cittadino non appartenente alla UE

Tempi e scadenze

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Per informazioni rivolgersi all'ufficio di Polizia Locale.

Riferimenti Normativi

Articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
 "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta".
Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario (ai sensi dell'art. 7. D.lgs. 25 luglio 1998 n° 286 e successive modifiche)
 In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa dell'importo di € 320,00.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 10/01/2024


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